
Realizzazione Impianti Idrici e Sanitari
L’ impianto idrico-sanitario consiste nell’insieme delle tubazioni che permettono l’adduzione dell’acqua fredda e la distribuzione alle varie utenze dell’edificio sia dell’acqua calda e fredda.
La realizzazione di un impianto idrico è disciplinata da una normativa cui è necessario fare riferimento sempre, per le nuove costruzioni e per quelle esistenti da modificare o integrare.
Anche gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi specie sono infatti regolati sotto tutti gli aspetti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12-3-2008), che ha sostituito la legge 46/1990. Questo decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso di questi, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso alle reti di distribuzione (come appunto quello idrico) la norma si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Il Decreto Sviluppo n. 37 del 22 gennaio 2008 precisa che le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Per estensione, quindi, tutti gli impianti che sono realizzati in conformità alla normativa vigente e alle norme Uni, Cei o di altri Enti di normalizzazione, appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, sono da considerarsi eseguiti secondo la regola dell’arte.